TARIFFA D1

Dal 1° luglio 2014 al 31.12.2016 l’Autorità per l’Energia ha consentito di sperimentare una nuova tariffa agevolata (chiamata D1), relativa ai servizi di rete e agli oneri generali di sistema, limitatamente ai clienti che, nella propria abitazione di residenza anagrafica, utilizzano un sistema di riscaldamento apompa di calore con determinate caratteristiche.

Ad oggi non è più possibile accedere a questa tariffa, essendo in atto lo studio per la riforma del sistema tariffario per le utenze domestiche.

Obbligo Libretto d’Impianto

Dal 1° agosto 2014 gli impiantitermici dovranno essere muniti di ‘Libretto di impianto per la climatizzazione’ e al termine degli interventi di controllo e manutenzione dovrà essere redatto il ‘Rapporto di efficienza energetica’.

Questa prescrizione ha valore retroattivo e si applica a tutti gli impianti realizzati a partire dal 2008. Questi interventi possono essere eseguiti solo da Addetti ed Aziende certificati.

È quanto prevede il DM 10 febbraio 2014 del Ministero dello Sviluppo economico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che contiene i modelli di ‘Libretto di impianto per la climatizzazione’ e di ‘Rapporto di efficienza energetica’, di cui al Regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici (Dpr 74/2013)

Il Rapporto di efficienza energetica riguarda soltanto gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria.

Il Libretto e il Rapporto dovranno essere compilati utilizzando i modelli riportati nell’Allegato al DM 10 febbraio 2014, e potranno essere integrati con schede aggiuntive, eventualmente richieste dalle Regioni.

Il libretto (che di fatto è la carta d’identità dell’apparato) viene compilato:

  • per la prima volta dall’installatore (per impianti successivi al 1° agosto 2014) all’atto della messa in funzione;
  • quindi viene aggiornato dal responsabile dell’impianto (che salvo diversa specifica è il proprietario) odal manutentore, nel momento in cui interviene per apportare delle modifiche.

Per gli impianti già avviati prima del 01.06.2014, se ad uso privato il responsabile è l’utente stesso, mentre in condomini può essere l’amministratore o la ditta abilitata da questi delegata. Il responsabile dovrà scaricare il nuovo modello di libretto dai modelli disponibili sul sito del ministero Sviluppo economico e trascrivere sulla prima pagina di questo i dati identificativi dell’impianto così da consegnarlo, all’atto del controllo, al manutentore per l’aggiornamento.

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